Per quanto concerne il principio che regola l’acquisto della proprietà di beni immobili, l’ordinamento ungherese si discosta dalla tradizione codicistica francese, sulla cui base si fonda anche l’ordinamento italiano, dove il trasferimento della proprietà avviene secondo il principio c.d. „consensualistico”. L’ordinamento ungherese si fonda, infatti, sul principio c.d. “realistico” proprio della tradizione romana e ancor oggi presente in molti ordinamenti di impostazione germanica. Il passaggio della proprietà avviene, quindi, non sulla base del consenso reciprocamente scambiato fra le parti ma solo a seguito della avvenuta trascrizione in Catasto, qualora si tratti di beni immobili. La verifica della situazione catastale dell’immobile di interesse, prima della sottoscrizione di un eventuale contratto preliminare o di qualsiasi proposta di acquisto – inclusa la proposta comunemente fornita a tale scopo dalle agenzie immobiliari - riveste rilievo assoluto al fine di verificare se si sia acquistando dall’effettivo proprietario dell’immobile o meno. L’analisi preliminare del registro catastale consente, inoltre, di verificare la presenza di iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile, quali ad esempio ipoteche e procedure esecutive, nonché l’appartenenza dello stesso alle categorie tutelate del patrimonio storico-artistico, con conseguenti obblighi di prelazione a favore degli aventi diritto. Si suggerisce, pertanto, un’accurata analisi preliminare dell’immobile da acquistare al fine di evitare possibili, gravose e non sempre risolvibili, problematiche future. La redazione del contratto di compravendita immobiliare in Ungheria, così come la rappresentanza nella procedura di trascrizione in Catasto, è generalmente svolta dagli avvocati.
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